Cos'è il coefficiente di redditività
Il coefficiente di redditività è la chiave di volta del regime forfettario. In un regime ordinario il reddito si calcola sottraendo dai ricavi i costi effettivamente sostenuti; nel forfettario, invece, i costi non si deducono analiticamente: si presume in modo forfettario che una certa percentuale dell'incassato costituisca reddito, e il resto sia "spesa".
Quella percentuale è appunto il coefficiente di redditività. È fissato dall'Allegato 4 della Legge 190/2014 (come modificata dalla Legge 145/2018) e dipende esclusivamente dal codice ATECO dell'attività esercitata. I coefficienti spaziano dal 40% (commercio e ristorazione) all'86% (costruzioni e attività immobiliari).
In una riga
Coefficiente più basso = quota di reddito imponibile più piccola = meno tasse a parità di fatturato. Per questo l'attribuzione del codice ATECO corretto non è un dettaglio formale: incide direttamente sull'imposta dovuta.
«Coefficiente di redditività»: quale, esattamente
La stessa espressione circola in tre contesti diversi, e confonderli porta a cercare la tabella sbagliata:
- Regime forfettario — è quello di questa guida: una percentuale fissata dalla legge e agganciata al codice ATECO, che trasforma l'incassato in reddito imponibile. In ambito fiscale italiano è il significato che l'espressione ha per default, ed è l'unico dei tre a essere stabilito da una tabella normativa.
- Indici sintetici di affidabilità fiscale — anche gli ISA usano indicatori di redditività, ma sono indicatori di comportamento che concorrono al punteggio da 1 a 10: non moltiplicano nulla e non determinano il reddito imponibile. Il quadro completo è nella guida agli ISA 2026.
- Analisi di bilancio — ROS, ROI e ROE sono indici di redditività calcolati a consuntivo sui dati dell'impresa. Dicono com'è andata; non entrano in nessun calcolo d'imposta.
Solo il primo è un numero che il contribuente applica. Gli altri due descrivono, e non si trovano in nessun allegato di legge.
La tabella dei coefficienti 2026 per gruppo di attività
Le attività sono raggruppate in sei classi, ciascuna con il proprio coefficiente. Per il 2026 la tabella è confermata senza modifiche rispetto agli anni precedenti. Di seguito i gruppi, i codici ATECO di riferimento e il relativo coefficiente.
| Gruppo di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | (10 - 11) | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 - 47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | (41 - 42 - 43) - (68) | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | (55 - 56) | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) | 78% |
| Altre attività economiche | (tutti gli altri codici non riconducibili ai gruppi precedenti) | 67% |
Riferimenti normativi
Legge 190/2014, Allegato 4 (istitutiva del regime forfettario), come modificata dalla Legge 145/2018; classificazione delle attività economiche ATECO e prassi dell'Agenzia delle Entrate. La corrispondenza tra singolo codice ATECO e gruppo, così come i coefficienti, vanno sempre verificati nel testo vigente e nei documenti dell'Agenzia delle Entrate per l'annualità di riferimento.
Il caso degli avvocati e delle professioni ordinistiche
Gli avvocati, come la gran parte delle professioni ordinistiche (commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, medici, geometri), rientrano nel gruppo delle attività professionali, scientifiche e tecniche, con coefficiente del 78%. È uno dei coefficienti più alti: significa che solo il 22% del compenso incassato è considerato "spesa" forfettaria. Per i professionisti, dunque, il forfettario è conveniente soprattutto quando i costi reali sono effettivamente contenuti.
Dove pubblica la tabella l'Agenzia delle Entrate
È una delle domande più frequenti, e la risposta ha una sfumatura che conviene tenere ferma: la tabella dei coefficienti non è un documento dell'Agenzia delle Entrate. È una tabella di legge — l'Allegato 4 della Legge 190/2014 — che l'Agenzia riprende e applica, ma non stabilisce. Quando un cliente arriva con uno screenshot "dell'Agenzia" che riporta un coefficiente diverso, la fonte che decide è il testo normativo, non il documento di prassi.
I tre posti in cui si legge, in ordine di autorevolezza:
- Il testo di legge — Allegato 4 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 su Normattiva, nella versione vigente alla data che interessa. È l'unica fonte che fa testo.
- Le istruzioni al quadro LM del modello Redditi PF, pubblicate ogni anno dall'Agenzia delle Entrate: riportano gruppi, codici ATECO e coefficienti nella forma che serve per compilare la dichiarazione. È quasi sempre il documento "dell'Agenzia" che si sta cercando.
- La prassi — la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2019 resta il documento di riferimento sull'applicazione del regime dopo le modifiche della Legge 145/2018.
Se le due fonti divergono
Istruzioni dichiarative e documenti di prassi sono compilati sulla legge e possono contenere refusi o riferirsi a un'annualità diversa da quella che stai trattando. In caso di discordanza prevale il testo dell'Allegato 4 vigente per l'anno d'imposta: è il documento da citare se la posizione va difesa.
Che cosa cambia nel 2026: i coefficienti no, i codici ATECO sì
Chi cerca «coefficienti 2026» di solito vuole sapere una cosa sola: devo rifare i conti? Sulle percentuali la risposta è no — quelle dell'Allegato 4 sono le stesse. Il cambiamento del biennio sta un piano più sotto, nei codici a cui quelle percentuali sono agganciate.
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, che sostituisce l'ATECO 2007, ed è operativa dal 1° aprile 2025 per gli atti e le dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate; le istruzioni sono nella risoluzione n. 24/E dell'8 aprile 2025. L'adozione dei nuovi codici non comporta di per sé l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dati.
Il punto che riguarda il forfettario è questo: l'Allegato 4 è ancora scritto sui codici ATECO 2007. Finché la tabella dei coefficienti non viene riformulata sulla nuova classificazione, continua ad applicarsi quella storica, e il coefficiente si individua ricostruendo la corrispondenza fra il codice nuovo e il gruppo della tabella vecchia.
Dove si rompe, in pratica
Il rischio non è teorico: un codice ATECO 2025 che spacchetta un vecchio codice in due, o che sposta un'attività in una divisione diversa, può far sembrare applicabile un gruppo che non era quello di prima. Su una posizione singola te ne accorgi; su un portafoglio di forfettari, no. Prima della dichiarazione conviene passare in rassegna i clienti con codice riclassificato e verificare che il coefficiente applicato sia rimasto lo stesso — e, se cambia, sapere perché cambia.
Come si risale al coefficiente partendo dal codice ATECO
Il percorso è meccanico, e conviene farlo sempre nello stesso ordine:
- Parti dal codice effettivo, quello dell'attività realmente esercitata, non quello aperto anni fa e mai aggiornato. Se i due divergono, il problema da risolvere è l'inquadramento: il coefficiente viene dopo.
- Fermati alla divisione, cioè alle prime due cifre. La tabella ragiona per gruppi di divisioni, non per codice a sei cifre: 69.10 e 71.12 stanno in divisioni diverse ma nello stesso gruppo, al 78%.
- Cerca la divisione nella tabella qui sopra. Se c'è, il coefficiente è quello e il ragionamento finisce qui.
- Se non c'è, il coefficiente è il 67% delle «altre attività economiche». È la voce residuale della tabella, non un ripiego: prende tutto ciò che i gruppi nominati non prendono.
- Controlla le tre voci a sei cifre. Il commercio ambulante è l'unico caso in cui la tabella scende sotto il livello di divisione, e distingue il 47.81 (prodotti alimentari e bevande, 40%) dal 47.82 e 47.89 (altri prodotti, 54%).
Se dopo questi passaggi restano due gruppi plausibili, la scelta non è più una lettura di tabella: è una qualificazione dell'attività. Va motivata e documentata nel fascicolo del cliente, perché è esattamente il punto su cui una verifica chiede conto — e a distanza di anni la memoria di chi decise non è una difesa.
Come si calcola il reddito imponibile
Il calcolo segue tre passaggi precisi, sempre per cassa (conta l'incassato, non il fatturato):
- Reddito imponibile lordo = compensi incassati nell'anno × coefficiente di redditività
- Reddito imponibile netto = reddito lordo − contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno
- Imposta sostitutiva = reddito netto × aliquota (15% ordinaria oppure 5% per le nuove attività)
I contributi previdenziali versati (Cassa Forense, INPS Gestione Separata, INPS artigiani/commercianti) sono l'unico costo deducibile nel forfettario. È quindi essenziale tenerne traccia puntuale per non perdere la deduzione.
Reddito netto = (incassato × coefficiente) − contributi versati → Imposta = reddito netto × 15% (o 5%)
L'imposta sostitutiva: 15% o 5%
Sul reddito imponibile netto si applica un'imposta sostitutiva che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Le aliquote sono due:
- 15% — aliquota ordinaria, per tutti i forfettari "a regime".
- 5% — aliquota agevolata per le nuove attività, applicabile per i primi cinque anni al ricorrere dei requisiti di legge (in particolare non aver esercitato la stessa attività, anche in forma associata, nei tre anni precedenti).
Soglia di accesso e aliquote
Il regime forfettario è riservato a chi non supera 85.000 euro di ricavi o compensi annui (con uscita immediata oltre i 100.000 euro). Soglia, aliquote (15% / 5%) e requisiti per l'agevolazione al 5% vanno verificati nel testo normativo vigente per l'annualità di riferimento. Per il quadro completo del regime rimandiamo alla guida al regime forfettario 2026.
Esempi pratici di calcolo
Esempio 1 — Avvocato (coefficiente 78%)
Un avvocato a regime incassa 50.000 € di compensi nell'anno e versa 10.000 € di contributi alla Cassa Forense.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Reddito lordo | 50.000 × 78% | 39.000 € |
| Contributi dedotti | − | 10.000 € |
| Reddito netto | 39.000 − 10.000 | 29.000 € |
| Imposta sostitutiva (15%) | 29.000 × 15% | 4.350 € |
Esempio 2 — Commerciante al dettaglio (coefficiente 40%)
Un commerciante incassa 50.000 € e versa 5.000 € di contributi INPS commercianti.
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Reddito lordo | 50.000 × 40% | 20.000 € |
| Contributi dedotti | − | 5.000 € |
| Reddito netto | 20.000 − 5.000 | 15.000 € |
| Imposta sostitutiva (15%) | 15.000 × 15% | 2.250 € |
A parità di fatturato, l'imposta cambia molto
Stesso incassato (50.000 €), ma l'avvocato (coefficiente 78%) ha un reddito lordo quasi doppio rispetto al commerciante (coefficiente 40%). Ecco perché il coefficiente, e quindi il corretto inquadramento ATECO, è la variabile più importante della pianificazione di un forfettario. Un'attribuzione errata può tradursi in imposte sensibilmente più alte o, al contrario, in un rischio di contestazione.
Attività multiple con coefficienti diversi
Capita spesso che un contribuente svolga più attività riconducibili a codici ATECO con coefficienti diversi (ad esempio un professionista che ha anche un'attività commerciale). In questo caso:
- Il reddito imponibile si determina applicando a ciascun gruppo di ricavi il proprio coefficiente, e sommando i risultati.
- La soglia degli 85.000 euro si verifica invece sul totale complessivo degli incassi di tutte le attività.
La corretta separazione e attribuzione dei ricavi ai diversi codici è un punto delicato che richiede attenzione contabile e una buona organizzazione documentale.
Il ruolo dello studio
Per il commercialista, il forfettario non è "il cliente facile": è un portafoglio che cresce in numero e che va presidiato su tre fronti. Inquadramento corretto del codice ATECO e del coefficiente; monitoraggio dell'incassato per cassa e della soglia degli 85.000 euro; scadenze di saldo, acconto e contributi che, moltiplicate per decine di posizioni, diventano un lavoro di coordinamento.
Qui il software gestionale fa la differenza. Optlyx Prisma permette di tenere, per ogni cliente forfettario, lo stato dei versamenti e degli adempimenti, assegnare i task al team e impostare promemoria automatici sulle scadenze tramite lo scadenziario — così la gestione di molti forfettari resta sotto controllo invece di trasformarsi in un'emergenza ricorrente. Per il monitoraggio dei pagamenti e delle parcelle dello studio, Optlyx Pay consente di inviare link di pagamento e ridurre i tempi di incasso.
Una posizione, un coefficiente, una soglia
Il rischio sui forfettari non è il singolo calcolo, ma la scala: tante posizioni simili in cui un coefficiente sbagliato o una soglia superata passa inosservato. Un cruscotto che tiene insieme codice ATECO, incassato e scadenze evita che il volume diventi il problema.
Checklist operativa
- Hai verificato il codice ATECO di ogni cliente e il gruppo di appartenenza?
- Hai associato il coefficiente corretto (40%, 54%, 62%, 67%, 78%, 86%)?
- Hai calcolato il reddito lordo sull'incassato per cassa, non sul fatturato?
- Hai dedotto i contributi previdenziali effettivamente versati nell'anno?
- Hai applicato l'aliquota giusta (15% o 5% per le nuove attività)?
- Per chi ha più attività, hai separato i ricavi per coefficiente?
- Hai monitorato la soglia degli 85.000 € (e i 100.000 € di uscita immediata)?
- Hai impostato i promemoria su saldo, acconto e contributi?
Conclusione
Il coefficiente di redditività è il cuore del regime forfettario: una percentuale fissa, dal 40% all'86%, che dipende dal codice ATECO e determina quanta parte dell'incassato diventa reddito imponibile. Per un avvocato è il 78%, per un commerciante il 40%: a parità di fatturato, l'imposta cambia in modo sostanziale. Conoscere la tabella e applicare il coefficiente corretto è il primo, decisivo passo — verificando sempre la classificazione e le aliquote nel testo vigente per l'annualità di riferimento.
La parte difficile, per lo studio, arriva con la scala: gestire decine di forfettari significa tenere sotto controllo inquadramenti, soglie e scadenze su molte posizioni insieme. Optlyx Prisma dà allo studio quel cruscotto unico. La consulenza la fai tu; l'organizzazione la mette il software.
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Cos'è il coefficiente di redditività nel regime forfettario?
È la percentuale dei ricavi o compensi incassati che, nel forfettario, viene considerata reddito imponibile. Poiché non si deducono i costi reali, il reddito si determina forfettariamente moltiplicando l'incassato per il coefficiente associato al codice ATECO. I coefficienti vanno dal 40% all'86% e sono fissati dall'Allegato 4 della Legge 190/2014. La tabella va verificata per l'annualità di riferimento.
Qual è il coefficiente di redditività per gli avvocati nel 2026?
Gli avvocati rientrano nel gruppo delle attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione e di servizi finanziari e assicurativi, con coefficiente del 78%. Il 78% dei compensi incassati è reddito imponibile lordo, da cui si sottraggono i contributi versati alla Cassa Forense. Il 78% si applica anche a molte altre professioni ordinistiche; la classificazione del codice ATECO va sempre verificata.
Come si calcola il reddito imponibile nel regime forfettario?
Si moltiplicano i compensi incassati nell'anno (criterio di cassa) per il coefficiente di redditività del proprio codice ATECO, ottenendo il reddito lordo. Da questo si sottraggono i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno, unico costo deducibile, ottenendo il reddito netto su cui si applica l'imposta sostitutiva.
Quanto si paga di imposta sostitutiva nel forfettario?
L'imposta sostitutiva ordinaria è il 15% del reddito imponibile netto e sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Per le nuove attività è ridotta al 5% per i primi cinque anni, al ricorrere dei requisiti di legge (tra cui non aver esercitato la stessa attività nei tre anni precedenti). Aliquote e requisiti vanno verificati nel testo vigente.
I coefficienti di redditività sono cambiati nel 2026?
No. La tabella applicabile nel 2026 è quella dell'Allegato 4 della Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 145/2018, confermata senza variazioni dalla Legge di Bilancio 2026. I sei gruppi e le percentuali (dal 40% all'86%) restano invariati. Eventuali aggiornamenti vanno comunque verificati nel testo normativo vigente.
Dove trovo la tabella dei coefficienti di redditività dell'Agenzia delle Entrate?
La tabella non è un documento dell'Agenzia delle Entrate ma una tabella di legge: è l'Allegato 4 della Legge 190/2014, consultabile su Normattiva nella versione vigente per l'anno d'imposta. L'Agenzia la riprende ogni anno nelle istruzioni al quadro LM del modello Redditi PF, che è il documento che di solito si sta cercando, e nella circolare n. 9/E del 2019 sull'applicazione del regime. In caso di discordanza fra istruzioni e legge prevale il testo dell'Allegato 4 vigente per l'annualità di riferimento.
I nuovi codici ATECO 2025 cambiano il coefficiente di redditività?
Non cambiano le percentuali. La classificazione ATECO 2025 è in vigore dal 1° gennaio 2025 ed è operativa dal 1° aprile 2025 per atti e dichiarazioni, come indicato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'8 aprile 2025, ma l'Allegato 4 della Legge 190/2014 è ancora formulato sui codici ATECO 2007: finché la tabella non viene riscritta sulla nuova classificazione continua ad applicarsi quella storica. L'effetto pratico è che il coefficiente va individuato ricostruendo la corrispondenza fra il codice nuovo e il gruppo della tabella precedente, con particolare attenzione ai codici che sono stati suddivisi o spostati di divisione.
Cosa succede se svolgo più attività con coefficienti diversi?
Il reddito imponibile si determina applicando a ciascun gruppo di ricavi il coefficiente corrispondente e sommando i risultati. La soglia di accesso e permanenza nel regime (85.000 euro) si verifica invece sul totale complessivo degli incassi. La corretta attribuzione dei ricavi ai diversi codici è un aspetto delicato da gestire con attenzione.
